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Sez. 2, Sentenza n. 3737 del 21/02/2006 (Rv. 586469 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Omissione, nell'epigrafe del ricorso, delle parti intimate - Individuazione delle stesse dal contesto dell'atto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586469-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

Ai sensi dell'art.366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazione siano esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art.164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro dal contesto dell'atto, anche con riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio (in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso che indicava nella sua intestazione il nome dei soli ricorrenti, ma riportava l'integrale trascrizione della sentenza impugnata, contenente anche l'indicazione delle parti alle quali il ricorso era stato poi notificato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)