Sez. 3, Sentenza n. 31415 del 15/01/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267516 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Termine per proporre impugnazione - Termine per il deposito della sentenza - Proroga ai sensi dell'art. 544, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen. - Mancata previsione della possibilità di impugnare entro un termine più lungo di quello ordinario - Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 585 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod. proc. pen. e 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte non è prevista la possibilità per i difensori di usufruire di un termine più lungo di quello ordinario per l'impugnazione della sentenza se i termini per il deposito siano stati prorogati per il giudice ai sensi dello stesso art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 com. 4 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)