Sez. 6, Sentenza n. 31875 del 12/04/2016 Ud. (dep. 22/07/2016) Rv. 267984 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Termine per proporre impugnazione - Termine per il deposito della sentenza - Proroga ai sensi dell'art. 544, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen. - Mancata previsione della possibilità di impugnare entro un termine più lungo di quello ordinario - Necessità della comunicazione della proroga - Esclusione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 585 cod.proc.pen. e 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono, nel caso di differimento del termine per il deposito della motivazione, una corrispondente proroga del termine per proporre impugnazione, o un obbligo di comunicazione del provvedimento di proroga ovvero l'invalidità della sentenza in caso di mancata esecuzione di tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ritenersi irragionevole una disciplina che fissi termini diversi per l'attività del giudice rispetto a quelli riferiti alle parti, attesa la diversità delle posizioni dei soggetti processuali e della tipologia di atti da formare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)