Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008 (Rv. 602495 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esperibilità - Nei confronti di soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
La speciale azione di regresso spettante, "jure proprio" all'Istituto, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività' lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l'INAIL aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)