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Sez. 2, Sentenza n. 15295 del 05/07/2006 (Rv. 590171 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Obbligo di restituzione delle somme ricevute in forza della sentenza riformata - Sussistenza - Statuizione di condanna del giudice dell'impugnazione - Mancanza - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590171-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto conseguenziale, dalla riforma della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)