Sez. 1, Sentenza n. 2889 del 22/07/1976 (Rv. 381642 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PENDENZA DEL TERMINE - MORTE DI UN CONIUGE - INTERRUZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - PENDENZA DEL TERMINE - MORTE DI UN CONIUGE - INTERRUZIONE DEL TERMINE - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Quando oggetto della controversia sia lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta durante la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza stessa, non da luogo al fenomeno processuale dell'interruzione del termine stesso, a norma dell'art 328 codice di rito, ma, determinando automaticamente lo scioglimento del matrimonio per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronunzia di divorzio, fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame eventualmente proposto. (V 3181/75, mass n 377291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)