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Sez. 1, Sentenza n. 13961 del 16/06/2006 (Rv. 589531 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione avverso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Decesso di uno dei coniugi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Stato
decisa il 2006-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589531-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI

Quando nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenga il decesso di uno dei coniugi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (essendo venuto meno l'interesse ad una definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione), con ciò travolgendosi ogni statuizione in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)