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Sez. 1 - , Ordinanza n. 660 del 12/01/2023 (Rv. 666651 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Presentazione del conto - Contestazioni - Termine perentorio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666651-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).

Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)