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Sez. 2, Sentenza n. 137 del 09/01/1998 (Rv. 511404 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Contestazione - Oltre il termine fissato per la discussione - Ammissibilità - Limiti - Memoria scritta - Autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511404-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

La parte che ha diritto alla presentazione del conto, può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione(art. 264 cod. proc. civ.) finché, secondo le norme del codice di rito - nella specie artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo previgente alla novella 26 novembre 1990 n. 353 - non vi sono preclusioni alla produzione di documenti ovvero alle deduzioni e alle osservazioni, anche con memoria scritta, che non necessita di autorizzazione del giudice per esser presentata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 180, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 bis, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 83 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)