Sez. 6, Sentenza n. 18148 del 18/02/2008 Cc. (dep. 06/05/2008) Rv. 240485 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Decorrenza dei termini di fase - Scarcerazione nella fase successiva (ora per allora) - Condizione costituita dall'intervenuta scadenza dei termini relativi a tutte le imputazioni per le quali era stata disposta la custodia - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (cosiddetta scarcerazione ora per allora), purché la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo e non solo alcune di esse, dovendosi escludere, in quest'ultimo caso, un interesse concreto dell'imputato ad un provvedimento cui non consegua il riacquisto della libertà (principio affermato, nella specie, con riguardo a richiesta di scarcerazione "ora per allora" in conseguenza della riconosciuta retrodatazione, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare relativi a reati ritenuti in connessione qualificata con altri per i quali era stata emessa una precedente ordinanza applicativa di custodia cautelare, i cui termini non erano ancora scaduti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)