Sez. 2, Sentenza n. 3320 del 06/12/1984 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168640 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - DEDUZIONI GIURIDICHE DELLA PARTE OFFESA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ESTREMI - DEDUZIONI GIURIDICHE DELLA PARTE OFFESA - IRRILEVANZA.*
Nel delitto di rapina, per la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che il risarcimento comprenda, oltre al danno cagionato dall'Azione contro il patrimonio, anche quello prodotto contro la libertà personale e la libertà individuale, a nulla rilevando la mera affermazione dell'offeso di essere stato risarcito dei danni subiti, senza indicare al giudice precisi elementi che gli consentano la possibilità di invocare la volontarietà della riparazione e l'integralità della stessa. (V mass n 132003; (V mass n 113020).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)