Sez. 3, Sentenza n. 9550 del 12/11/1994 (Rv. 488567 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Cessazione del rapporto "ad libitum" del locatore - Esclusione - Serietà dell'intento - Necessità - Requisiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI
In tema di diniego di rinnovazione del contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, l'intenzione di destinare l'immobile alla propria attività professionale non concreta una cessazione del rapporto "ad libitum" del locatore, ma deve esprimere un intento serio, cioè realizzabile tecnicamente e giuridicamente. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuta la sussistenza della serietà dell'intento della locatrice di destinare l'immobile a studio professionale di suo figlio architetto, per essere rimasto provato che quest'ultimo svolgeva effettivamente tale professione e che l'immobile in oggetto era idoneo ad essere adibito a tale uso).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)