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Sez. 3, Sentenza n. 8998 del 27/08/1999 (Rv. 529471 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Somme relative alla liquidazione del cosiddetto "danno biologico previdenziale patrimoniale" collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, incluso nella globalità del danno alla salute - Spettanza all'I.N.A.I.L. a titolo di rivalsa - Esclusione - Risarcimento integrale - Spettanza in via esclusiva al danneggiato - Attitudine al lavoro - Riduzione - Perdita da mancato guadagno - Indennizzabilità da parte dell'I.N.A.I.L. - Differenze tra le due categorie.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529471-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In tema di rivalsa dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei la terzi responsabili del danno cagionato al lavoratore assistito, non può riconoscersi in favore del predetto Ente il diritto alla somma corrispondente a quella parte della liquidazione del danno biologico relativa alla perdita della capacità lavorativa generica intesa come menomazione potenziale e reddituale, che è inclusa nella lesione della salute, e non può essere espunta dalla globalità della stessa, comprensiva di altre voci interrelazionali (come il danno alla vita di relazione, quello per la perdità di concorrenzialità, di chances in campi non lavorativi ma socialmente rilevanti). Ne consegue la inesistenza di un "danno biologico previdenziale patrimoniale" sul quale l'I.N.A.I.L. abbia facoltà di rivalersi, in quanto tale riconoscimento importerebbe un sacrificio del diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno, garantito dall'art. 32 della Costituzione e dalla legislazione vigente. La predetta capacità lavorativa generica, che appartiene alla sfera inviolabile della persona, e la cui tutela spetta in via esclusiva al danneggiato, è, infatti, ontologicamente differente da quella, che, per prassi, ha una denominazione analoga, intesa come attitudine al lavoro, la cui menomazione, che è causa di perdita patrimoniale da mancato guadagno, dà diritto alle prestazioni I.N.A.I.L.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)