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Sez. 3, Sentenza n. 1640 del 14/02/2000 (Rv. 533852 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE | Rendita - Condizioni - Incidenza sull'attitudine al lavoro - Sufficienza - Danno patrimoniale concreto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533852-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ PERMANENTE

Per la costituzione della rendita a favore dell'infortunato, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è sufficiente che gli siano residuati postumi permanenti tali da ridurre l'attitudine - generica - al lavoro in misura superiore al 10 per cento, e non è pertanto necessario che vi sia anche un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni, ossia un danno patrimoniale concreto, perché l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non assolve ad una funzione propriamente risarcitoria.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)