Sez. 1 - , Sentenza n. 23316 del 27/09/2018 (Rv. 653874 - 02)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare- Soggiorno regolare del richiedente sul territorio nazionale – Necessità- Esclusione- Fondamento- Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce della finalità perseguita dalla normativa eurounitaria e costituzionale in materia di coesione familiare, deve considerarsi regolarmente soggiornante anche colui che, originariamente irregolare, abbia successivamente attivato le procedure di richiesta di protezione internazionale fino a che la sua istanza non abbia avuto una risposta e fino a che la legge non consideri quegli effetti come preclusivi della sua espulsione immediata (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza che aveva negato il permesso di soggiorno ad un cittadino cinese, irregolare sul territorio nazionale e coniugato con una connazionale regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, essendo ancora pendente la sua domanda di protezione internazionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 286 art. 30, Decreto Legisl. 25/07/2008 num. 286 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)