Sez. 1, Sentenza n. 26277 del 02/12/2005 (Rv. 585334 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto del tribunale sul ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari - Impugnazione - Reclamo ex art. 739 cod.proc.civ. - Natura contenziosa, relativa a diritti soggettivi - Ricorribilità per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
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Il giudizio conseguente al ricorso dell'interessato, ex art. 30, comma sesto, del d.l. 25 luglio 1998, n. 286, avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, investe la denunciata lesione di veri e propri diritti soggettivi. Nei confronti dei provvedimenti che definiscono tali giudizi, adottati all'esito del procedimento in camera di consiglio ex artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., è pertanto ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. , che è limitato alla sola violazione di legge, di modo che il suddetto ricorso può investire la motivazione del provvedimento solo per lamentarne la radicale carenza o la mera apparenza, e non anche per dedurne l'insufficienza, la contraddittorietà o l'inadeguatezza in relazione alle risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale si lamentava il mancato accoglimento, da parte del giudice di merito, delle istanze istruttorie volte a provare il presupposto della convivenza).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)