Sez. 3, Sentenza n. 7229 del 29/03/2006 (Rv. 588943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Infortunio sul lavoro - Azione di risarcimento del danno patrimoniale differenziale - Danno conseguenza di reato estinto per causa diversa dalla prescrizione - Termine di prescrizione quinquennale - Applicabilità - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale differenziale in favore del lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro, che non si ritenga integralmente risarcito dalla rendita corrispostagli dall'INAIL è soggetta, qualora dall'infortunio siano derivate a suo danno lesioni personali gravissime (nella specie, paralisi degli arti inferiori) ed il reato si sia estinto per intervenuta amnistia, al termine quinquennale di prescrizione fissato dall'art. 2947 cod. civ., per causa che decorre dal verificarsi del fatto estintivo del reato stesso diverso dalla prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)