diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9285 del 02/09/1995 (Rv. 493888 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Azione di risarcimento ex art. 2087 cod. civ. per danno biologico - Esercizio contestuale all'azione per il cosiddetto danno differenziale - Conseguente applicabilità alla prima del termine triennale di decadenza ex art. 10, quinto comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - Esclusione - Mancato esercizio dell'azione penale, mancata apertura di una fascicolo penale od omessa emissione del decreto di archiviazione - Termine triennale predetto - Decorrenza - Dalla data di estinzione del reato.
Stato
decisa il 1995-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493888-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il termine triennale di decadenza, di cui al quinto comma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, opera solo relativamente al cosiddetto danno differenziale - ossia il danno patrimoniale eccedente quello coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al cui risarcimento il datore di lavoro è tenuto se l'infortunio o la malattia sono conseguenza di reato, non punibile a querela, commesso dal datore di lavoro o da coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro - ma non anche per l'azione contestualmente promossa, ex art. 2087 cod. civ., per il risarcimento del danno biologico. Nel caso in cui l'azione penale non sia iniziata (compreso il caso della mancata apertura di un fascicolo penale) o non sia stato emesso decreto di archiviazione penale, il predetto termine di decadenza triennale decorre dalla data di estinzione, per prescrizione o per altra causa, del reato denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)