Sez. L, Ordinanza n. 5451 del 11/03/2026 (Rv. 678577-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA | NASpI - Compatibilità con un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di chiamata - Condizioni - Concrete modalità attuative del rapporto lavorativo - Rilevanza - Conseguenze - Nuova occupazione di durata superiore a sei mesi - Durata effettiva inferiore - Decadenza dalla prestazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA
In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la prestazione, instaura un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso per l'imposizione fiscale, ex art. 9, comma 1, prima parte del d.lgs. n. 22 del 2015, non decade dalla prestazione in godimento se i giorni di effettivo lavoro svolti non sono superiori a sei mesi, dovendosi avere
riguardo, per le peculiarità di tale rapporto, non alla durata prestabilita nel contratto ma a quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)