Sez. L, Sentenza n. 19638 del 16/07/2025 (Rv. 675836-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA | NASpI - Compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato - Condizioni - Concrete modalità attuative del rapporto lavorativo - Rilevanza - Conseguenze - Nuova occupazione di durata superiore a sei mesi - Durata effettiva inferiore - Decadenza dalla prestazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA
In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), ai fini della decadenza dalla prestazione prevista dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, per l'ipotesi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i sei mesi e con reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, non rileva la durata del rapporto prestabilita nel contratto ma quella effettiva, da valutarsi ex post tenuto conto delle sue concrete modalità attuative, di modo che la decadenza non opera se il nuovo rapporto di lavoro subordinato abbia avuto, in concreto, durata inferiore a sei mesi, nonostante quella maggiore contrattualmente stabilita.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)