Sez. L, Sentenza n. 10045 del 15/11/1996 (Rv. 500571 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Effetti meramente endoprocessuali - Fatti accertati ai fini della pronunzia e loro qualificazione giuridica - Incontestabilità - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
La sentenza del giudice di merito sulla giurisdizione, una volta passata formalmente in giudicato, rende incontestabile la giurisdizione nell'ambito del processo in cui è stata resa, mentre la medesima incontestabilità deve escludersi con riguardo sia agli accertamenti strumentalmente svolti per emetterla che alle qualificazioni giuridiche del risultato di tali accertamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)