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Sez. U, Sentenza n. 1166 del 05/02/1994 (Rv. 485220 - 01)

Cosa giudicata civile - Giudicato sulla giurisdizione | Giudice di primo grado - Affermazione della propria giurisdizione ed esclusione della propria competenza - Termine fissato per la riassunzione della causa - Scadenza - Nuovo processo - Instaurazione - Pronuncia sulla giurisdizione - Efficacia vincolante nel nuovo processo - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485220-01

Cosa giudicata civile - Giudicato sulla giurisdizione

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado affermi la propria giurisdizione in forma esplicita e contemporaneamente declini la propria competenza, la pronuncia sulla giurisdizione, ancorché non gravata di appello o di regolamento, non spiega alcun effetto nel nuovo processo che, dopo la scadenza del termine perentorio fissato (dal giudice o dalla legge) per la riassunzione, sia stato instaurato per proporre "ex novo" la (medesima) causa, non potendo quella pronuncia configurarsi, in difetto della "translatio iudicii", come giudicato interno ed essendo le pronunce sulla sola giurisdizione rese dai giudici di merito dotate solo di efficacia endoprocessuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)