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Sez. 2, Sentenza n. 2516 del 08/10/1973 (Rv. 365963 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ART 1 DELLA LEGGE N 692 DEL 1923 - PERSONALE AMMESSO A FRUIRNE.*
Stato
decisa il 1973-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365963-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI EX ART 1 DELLA LEGGE N 692 DEL 1923 - PERSONALE AMMESSO A FRUIRNE.*

L'applicazione della limitazione dell'orario di lavoro giornaliero, ai sensi dell'art 1 della legge 15 marzo 1923 n 692, deve ritenersi esclusa, tenendo presente la nozione di personale direttivo delle aziende contenuta nell'art 3 del regolamento approvato con RD 10 settembre 1923 n 1955, sia nei confronti dei veri e propri dirigenti, intesi come capi di azienda, sia nei confronti di quei prestatori d'opera che, preposti ad un settore o reparto, svolgono in esso funzioni discontinue di sorveglianza con potere di iniziativa personale e responsabilita verso il datore di lavoro per l'andamento dei servizi a cui sono addetti. (Conf 2561/61).*

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)