Sez. 1, Sentenza n. 3357 del 08/06/1998 Cc. (dep. 26/06/1998) Rv. 210880 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Configurabilità - Presupposti - Medesimo fatto - Nozione - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" - la cui cognizione costituisce condizione per la sua configurabilità - è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente il presupposto dell'identità ontologica del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28, comma primo, c.p.p. (Nella specie la S.C. ha ritenuto insussistente il conflitto tra g.u.p. del tribunale di Milano e g.u.p. del tribunale di Ravenna, in relazione alla pendenza, a carico delle medesime persone, di due distinti procedimenti, rispettivamente, per le falsificazioni dei bilanci della società Montedison s.p.a. e delle società ad essa collegate, e per le analoghe falsificazioni dei bilanci consolidati della società controllante il gruppo, Ferfin s.p.a., sul rilievo che i detti bilanci sono documenti caratterizzati da reciproca autonomia contabile e giuridica e che, pertanto, le fattispecie delittuose relative sono totalmente differenti e concorrenti sotto il profilo dell'obiettività giuridica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)