Sez. 1, Sentenza n. 12969 del 10/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 218422 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Identità del fatto - Nozione - Fattispecie.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - IN GENERE
In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato (nelle sue tre componenti della condotta, dell'evento e del nesso di causalità) realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, essendo indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal quello oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione della identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la identità del fatto tra i reati di bancarotta fraudolenta rispetto ad una S.R.L. e di falsificazione dei bilanci al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo rispetto ad altra S.R.L., atteso che le società, benché la seconda fosse titolare del 100% delle quote della prima, conservano distinta ed autonoma soggettività giuridica).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)