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Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010 (Rv. 612528 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Terzo chiamato in garanzia - Palese infondatezza della chiamata in causa - Soccombenza del convenuto chiamante - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612528-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell'assicurato-convenuto nei confronti dell'assicuratore-terzo chiamato era prescritto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)