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Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 02/04/2004 (Rv. 571769 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Del chiamato in garanzia - Spese processuali - Incidenza delle spese sulla parte provocante la chiamata in giudizio e rimasta soccombente - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571769-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA

Attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)