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Sez. 2, Sentenza n. 6404 del 08/06/1993 (Rv. 482715 - 01)

Prova civile - Giuramento - Deferimento - Del giuramento decisorio | Proposto mediante atto sottoscritto dalla parte solo nella comparsa conclusionale - Inammissibilità della delazione dichiarata dal giudice di primo grado - riproposizione nell'atto di appello mediante semplice richiamo alla formulazione fatta in primo grado - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482715-01

Prova civile - Giuramento - Deferimento - Del giuramento decisorio

La delazione del giuramento decisorio dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, in quanto proposta mediante atto sottoscritto dalla parte solo nella comparsa conclusionale, ma con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 233 cod. proc. civ., può essere ritualmente proposta nell'atto d'appello davanti al giudice di secondo grado, mediante semplice richiamo alla formulazione fattane in prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)