Sez. L, Sentenza n. 1014 del 23/01/2003 (Rv. 559933 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO | Riproposizione in appello di giuramento ritualmente proposto ma dichiarato inammissibile in primo grado - Sottoscrizione della parte personalmente o del difensore munito di procura speciale - Necessità - Nuova trascrizione dei capitoli - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - GIURAMENTO
Qualora il giuramento decisorio sia stato dichiarato inammissibile in primo grado, pur essendo stato ritualmente deferito, esso può essere riproposto in appello, ma l'atto con il quale viene richiesta l'ammissione di tale mezzo istruttorio deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritto personalmente dalla parte o da un suo procuratore munito di mandato speciale, come previsto dall'art. 233 cod. proc. civ., mentre non è necessaria una nuova trascrizione dei capitoli in cui si articola il giuramento ma è sufficiente, a tal fine, richiamare l'atto del giudizio di primo grado con il quale il giuramento stesso era stato deferito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)