diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1075 del 13/04/1966 Ud. (dep. 31/10/1966) Rv. 102792 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - GRADUAZIONE DELLE MISURE DI COLPA DEI SINGOLI CONCORRENTI - MISURA MAGGIORE NELLA QUANTITA MAGGIORE DI ELEMENTI DI COLPA - CRITERIO NON NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1966-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102792-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - GRADUAZIONE DELLE MISURE DI COLPA DEI SINGOLI CONCORRENTI - MISURA MAGGIORE NELLA QUANTITA MAGGIORE DI ELEMENTI DI COLPA - CRITERIO NON NECESSARIO.*

In caso di concorso di colpe, un maggior numero di elementi di colpa non comporta necessariamente un maggior grado di responsabilita del concorrente, in quanto anche un solo elemento di colpa, riferibile ad uno dei soggetti, puo aver maggiore efficienza causale rispetto a piu elementi di colpa riferibili ad altro soggetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)