Sez. 4, Sentenza n. 9420 del 26/06/1988 Ud. (dep. 23/09/1988) Rv. 179228 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - PROPORZIONE TRA NUMERO DELLE INFRAZIONI E QUANTIFICAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - QUANTIFICAZIONE - GIUDIZIO DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - PROPORZIONE TRA NUMERO DELLE INFRAZIONI E QUANTIFICAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di reati colposi, ove l'evento sia addebitabile a più condotte censurate, la quantificazione del quoziente di apporto causale nella produzione dello stesso, addebitabile all'uno o all'altro dei concorrenti, costituisce giudizio di merito non censurabile, come tale, in Sede di legittimità, quando risulti immune da vizi logici e di diritto. Tale quantificazione, peraltro, prescinde dal numero di infrazioni, eventualmente, riscontrabili nella condotta dell'uno o dell'altro soggetto agente, poiché gravità della colpa e apporto causale sono dati concettualmente differenti; perciò vanno considerati e valutati sotto diversi profili. (Conf mass n 171220, sulla prima parte; (Conf mass n 157895, sulla prima parte; (Conf mass n 102792, sulla seconda parte; (Conf mass n 157902, sulla seconda parte; (Conf mass n 175850, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)