Sez. 2, Sentenza n. 594 del 06/03/1971 (Rv. 350306 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA IN APPELLO - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI TESI RIMASTA ASSORBITA - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - PARTE VITTORIOSA IN APPELLO - DENUNCIA DI OMESSO ESAME DI TESI RIMASTA ASSORBITA - INAMMISSIBILITA - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Devesi considerare inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale, anche se condizionato, con cui una parte pienamente vittoriosa in grado di appello denunzi l'omesso esame di una tesi giuridica ivi non esaminata, che risulti assorbita dall'accoglimento di un'altra tesi e che, pertanto, potra senz'altro essere riproposta avanti al giudice di rinvio, nell'ipotesi di Cassazione della sentenza impugnata. (V 2707'69, mass n 342391' 1685'69, mass n 340658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)