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Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 19/07/1969 (Rv. 342391 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - QUESTIONI ASSORBITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1969-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342391-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - QUESTIONI ASSORBITE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - PROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

Il ricorso incidentale condizionato, inteso a sottoporre all'esame della Corte di Cassazione questioni non esaminate dal giudice di appello per assorbimento, deve dichiararsi inammissibile, mancando, in tal caso, l'essenziale presupposto della soccombenza tuttavia, dette questioni permangono impregiudicate dall'eventuale accoglimento del ricorso principale e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio. (V. 3964-68, massima n. 337517 2149-68, massima n. 334321 2039-68, massima n. 334114).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)