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Sez. L, Sentenza n. 12197 del 06/06/2011 (Rv. 617388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Incompletezza della copia notificata all'intimato - Attestazione, nell'originale del ricorso e da parte dell'ufficiale giudiziario, dell'eseguita consegna di copia del ricorso - Conseguenze - Presunzione di conformità della copia all'originale completo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall'intimato sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, nella specie per mancanza di alcuno dei fogli, non è fondata qualora l'originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di quest'ultima, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)