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Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267845 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti - Dolo specifico - Necessità - Profitto - Nozione.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267845-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 53-bis D.Lgs. 22 del 1997 (ora sostituito dall'art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di aderire ad un'organizzazione illecita per conseguire un ingiusto profitto, che può consistere, oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali o il rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)