Sez. 3, Sentenza n. 41621 del 23/11/2006 Ud. (dep. 20/12/2006) Rv. 235739 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Successione di leggi nel tempo - Disciplina più favorevole - Valutazione complessiva - Sussistenza - Disciplina introdotta dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002 - Non retroattività.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
In tema di successione di leggi incriminatrici, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti. Ne consegue che in tema di reato di gioco d'azzardo come previsto dall'art.110 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) le modifiche contenute nell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 vanno considerate come meno favorevoli all'imputato, in quanto aggravano ed ampliano la sfera dell'illecito penale, e pertanto non applicabili retroattivamente.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 37 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)