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Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 31/10/1983 Ud. (dep. 10/03/1984) Rv. 163100 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163100-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE.*

La contestazione della recidiva non esclude la perseguibilità a querela del reato di truffa, in quanto la recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen. è una circostanza aggravante soggettiva, inerente alla persona del colpevole, che, costituendo una qualificazione giuridica soggettiva, non può considerarsi un accessorio del reato, quali sono invece le circostanze in senso tecnico, caratterizzate dal fatto che determinano di regola una maggiore o minore gravità del reato e in ogni caso una modificazione della pena, alle quali soltanto il legislatore ha inteso riferirsi per affermare la perseguibilità d'ufficio della truffa. (contra mass n 158349).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)