Sez. 2, Sentenza n. 10571 del 05/07/1985 Ud. (dep. 13/11/1985) Rv. 171039 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - CONSEGUENZA: PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - PERSEGUIBILITÀ A QUERELA - CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA - CONSEGUENZA: PROCEDIBILITÀ DI UFFICIO.*
Il delitto di truffa, in base all'art. 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("modifiche al sistema penale"), è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso dell'art. 640 cod. pen. o "da altra circostanza aggravante". Ne deriva che, è perseguibile d'ufficio il reato de quo, allorché sia contestata la recidiva, che rientra tra le circostanze aggravanti soggettive. (Conf mass n 166053; (Conf mass n 165494; (Conf mass n 158349; (contra mass n 163100).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)