Sez. 6, Sentenza n. 33034 del 10/06/2005 Ud. (dep. 07/09/2005) Rv. 231926 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Obbligo del Sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione di rifiuti ex art. 14 Legge 22 del 1997 - Intervento ritardato per acquisire i nomi dei proprietari dei terreni inquinati e per rispettare i tempi della procedura di appalto per la rimozione dei rifiuti - Configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Risponde del reato di cui all'art. 328 cod. pen. il Sindaco che non dispone l'immediato intervento per la eliminazione di rifiuti e per il ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto prescrive l'art. 14 Legge 5 febbraio 1997 n. 22, non avendo alcuna efficacia scriminante l'attesa dovuta alla preliminare individuazione da parte dell'ufficio tecnico dei nominativi dei proprietari dei terreni inquinati o il rispetto dei tempi necessari per la procedura d'appalto dei lavori di rimozione dei rifiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Legge 05/02/1997 num. 22 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)