Sez. 3, Sentenza n. 39430 del 12/06/2018 Ud. (dep. 03/09/2018) Rv. 273840 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 50, comma secondo, d.l. n. 22 del 1977 - Omessa ottemperanza all'ordinanza - Responsabili - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento di rifiuti, l'obbligo di rimozione sorge sia in capo al responsabile dell'abbandono, quale conseguenza della sua condotta; sia nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa; sia nei confronti dei destinatari dell'ordinanza sindacale di rimozione che sono obbligati in quanto tali e che, in caso di inottemperanza, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento per ottenerne l'annullamento o non hanno fornito al giudice penale elementi significativi per l'eventuale disapplicazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 50 com. 2, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 192, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 255
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)