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Sez. U, Sentenza n. 360 del 16/01/1998 (Rv. 511637 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Inosservanza delle norme processuali - Rilevanza ai fini disciplinari - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa ad un'irrituale richiesta del giudice per le indagini preliminari al P.M..
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511637-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI

La prescritta obbligatorietà delle norme processuali (sancita dall'art. 124 cod. proc. pen. anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare) non comporta la sanzionabilità di qualunque inosservanza rituale, ma neppure implica che nessuna mancata applicazione della norma processuale, anche se riferibile ad un'erronea interpretazione, esula dal sindacato disciplinare. (Nella specie le Sezioni unite della S.C. hanno confermato la pronuncia della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che aveva irrogato la sanzione della censura ad un magistrato che nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, dovendo pronunciarsi sulla richiesta del P.M. di proroga delle indagini preliminari, in ordine alla quale il difensore dell'imputato aveva presentato delle deduzioni in senso contrario, aveva invitato informalmente, nella piena consapevolezza dell'irritualità di tale iniziativa, lo stesso P.M. ad indicargli argomenti da opporre a tali deduzioni, sostanzialmente abdicando al suo ruolo di imparzialità e terzietà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 124, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 19, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)