Sez. U, Sentenza n. 923 del 22/12/1999 (Rv. 532449 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Inesattezza tecnico - giuridica dei provvedimenti giurisdizionali - Irrilevanza ai fini disciplinari - Limiti - Possibile rilievo disciplinare della violazione delle norme processuali penali ex art. 124 cod. proc. pen. - Deroga a detto principio - Esclusione - Fattispecie relativa a mancato rilievo della incompetenza territoriale e del difetto della giurisdizione da parte di magistrato della procura militare.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
L'insindacabilità (al di fuori dell'ambito delle impugnazioni previste dal codice di rito) dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude che la loro inesattezza tecnico - giuridica possa configurarsi quale illecito disciplinare del magistrato, salvo che essa non sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, tale da incidere negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario, né la obbligatorietà delle norme processuali penali, sancita dall'art. 124 cod. proc. pen. anche ai fini della responsabilità disciplinare, può comportare la punibilità con sanzioni disciplinari di qualsiasi inosservanza rituale non specificamente connotata nei termini suindicati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio della magistratura militare di assoluzione di un sostituto procuratore, incolpato in relazione al mancato rilievo dell'incompetenza territoriale e del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)