Sez. U, Sentenza n. 4156 del 16/07/1985 (Rv. 441675 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA E DEDUZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DELLA PROPRIA INCOMPETENZA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - ESAME DEL REGOLAMENTO IN CASO DI SUA INAMMISSIBILITÀ COME REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA E DEDUZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DICHIARATIVA DELLA PROPRIA INCOMPETENZA IN SEDE DI OPPOSIZIONE AL DECRETO PRETORILE - ESAME DEL REGOLAMENTO IN CASO DI SUA INAMMISSIBILITÀ COME REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITÀ.*
In tema di repressione della condotta antisindacale, secondo la disciplina dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, qualora la sentenza del tribunale che sull'opposizione avverso il decreto pretorile declini la propria Competenza, venga impugnata con "regolamento di Competenza", anche al fine di dedurre il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità di detto regolamento di Competenza (nella specie, per tardività della notificazione) non osta a che esso sia esaminabile come regolamento preventivo di giurisdizione, considerando che quel decreto del pretore, di carattere provvisorio, non integra una pronuncia di merito preclusiva del regolamento di giurisdizione. (V 3370/78, mass n 392815).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)