Sez. U, Sentenza n. 3370 del 07/07/1978 (Rv. 392815 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA - DECISIONE "NEL MERITO" - NOZIONE - PRONUNCIA SUI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA - DECISIONE "NEL MERITO" - NOZIONE - PRONUNCIA SUI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Decisione "nel merito", preclusiva, a norma dell'art 41 primo comma cod proc civ, del regolamento preventivo di giurisdizione, e soltanto quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, sia pure con riferimento solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti al merito. Detta preclusione, pertanto, non sussiste con riguardo ad una pronuncia che statuisca esclusivamente sulla giurisdizione, o su altri presupposti come la legittimazione processuale, la regolarita del contraddittorio o la Competenza, ancorche contenga un esame del merito ai soli fini strettamente necessari per tale statuizione. (Conf 1613/76, mass n 380377).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)