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Sez. 2, Ordinanza n. 23233 del 28/08/2024 (Rv. 672179-01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Assenza di particolari specificazioni - Riferimento a tutte le possibili voci di danno ricollegabili al contegno del convenuto - Sussistenza - Onere di indicare i fatti costitutivi della pretesa - Necessità - Fattispecie in tema di asserita violazione dell'art. 163 c.p.c.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672179-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, purché, avendo ad oggetto la richiesta di risarcimento la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto.(Nella specie, la S.C. ha escluso, ad opera della decisione impugnata, la violazione dell'art. 163, comma 3, c.p.c., per aver riconosciuto alla parte attrice la possibilità di specificare le voci di danno solo nella comparsa conclusionale).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)