Sez. 3 - , Sentenza n. 20643 del 13/10/2016 (Rv. 642923 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da responsabilità civile - Domanda risarcitoria - Assenza di particolari specificazioni - Riferimento a tutte le possibili voci di danno ricollegabili al contegno del convenuto - Sussistenza - Fattispecie in tema di asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chieda il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse ravvisarsi una ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., nella pronuncia con la quale il giudice d'appello, a fronte di una domanda di risarcimento dei "danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi" ed in assenza di ulteriori allegazioni, aveva riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)