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Sez. 3, Sentenza n. 672 del 22/03/1967 (Rv. 326677 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - PER FATTO DELL'AUSILIARIO - PRESUPPOSTI - COLPA DELL'AUSILIARIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326677-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - PER FATTO DELL'AUSILIARIO - PRESUPPOSTI - COLPA DELL'AUSILIARIO - SUFFICIENZA.*

In tema di appalto d'opera (nel caso, appalto di riparazione di motore di automezzo), se l'appaltatore si avvale, per eseguire l'opera, di un ausiliario, perche sorga la sua responsabilita nei confronti del committente, basta, ai sensi dell'art. 1228 cod.civ., che vi sia colpa (o, a fortiori, dolo) dell'ausiliario, la quale, nei rapporti esterni con il creditore, e considerata come propria del debitore, senza che occorra una distinta ed autonoma colpa dell'appaltatore, quale, in particolare, la culpa in eligendo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)