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Sez. 2, Sentenza n. 1858 del 12/07/1966 (Rv. 323625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - EFFICACIA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE NORMALE DI IMPUGNAZIONE - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - EFFICACIA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE NORMALE DI IMPUGNAZIONE - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE.*

Quando la parte si e costituita in giudizio in persona di un procuratore, la notifica della sentenza valevole a far decorrere il normale termine d'impugnazione, di cui agli artt.325 e 326 cod.proc.civ., e soltanto quella eseguita a norma degli artt.285 e 170 cod. proc. civ., e questa non puo essere sostituita da una diversa conoscenza che il procuratore abbia della sentenza stessa. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)