diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1024 del 03/04/1968 (Rv. 332444 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - MORTE O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE.*
Stato
decisa il 1968-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332444-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - MORTE O IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE.*

Quando la parte si sia costituita in giudizio in persona di un procuratore, la notifica della sentenza valevole a far decorrere il normale termine di impugnazione, di cui agli artt. 325 e 326 cod.proc.civ., e soltanto quella eseguita al procuratore, a norma degli artt. 285 e 170 cod.proc.civ., fatta eccezione per l'ipotesi in cui essa non sia possibile per la morte di lui dopo la chiusura della discussione, o la sopravvenuta perdita - anche provvisoria (per sospensione)- della qualita necessaria all'Esercizio del patrocinio (art. 286 cpv. In relazione all'art. 301 cod.proc.civ.) in questi ultimi casi la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente. (V. 1858-66, massima n. 323625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)