Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 19/10/1977 (Rv. 388084 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - APPROVAZIONE - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il reclamo al tribunale fallimentare contro i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art 26 del RD 16 marzo 1942 n 267, configura rimedio esperibile in via generale, salvo previsione di specifica diversa impugnazione. Pertanto, il provvedimento emesso dal giudice delegato in Sede di approvazione del piano di riparto, con portata decisoria su diritti soggettivi, non puo essere oggetto di ricorso immediato per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione, perche suscettibile di reclamo davanti al tribunale, mentre solo la pronuncia di quest'ultimo, in quanto definitiva, e impugnabile con detto ricorso. (V 783/74, mass n 368652; (V 2397/73, mass n 365764).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 117, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)